1. Chiunque viola l'obbligo di conferire i rifiuti radioattivi all'ANGERIR, di cui all'articolo 7, è punito con l'arresto da un mese a tre mesi e con l'ammenda da 25.800 euro a 51.600 euro.
2. Chiunque non osserva, in tutto o in parte, le istruzioni dell'ANGERIR di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'ammenda da 10.300 euro a 25.800 euro.
3. Chiunque contravviene all'obbligo di munirsi di fideiussione di cui all'articolo 7, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 51.600 euro a 103.200 euro.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 7, è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 25.800 euro e l'importo del corrispettivo percepito, e, nel massimo, alla maggiore somma tra 258.200 euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che ha violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato, e comunque