Art. 17.

      1. Chiunque viola l'obbligo di conferire i rifiuti radioattivi all'ANGERIR, di cui all'articolo 7, è punito con l'arresto da un mese a tre mesi e con l'ammenda da 25.800 euro a 51.600 euro.
      2. Chiunque non osserva, in tutto o in parte, le istruzioni dell'ANGERIR di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'ammenda da 10.300 euro a 25.800 euro.
      3. Chiunque contravviene all'obbligo di munirsi di fideiussione di cui all'articolo 7, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 51.600 euro a 103.200 euro.
      4. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 7, è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 25.800 euro e l'importo del corrispettivo percepito, e, nel massimo, alla maggiore somma tra 258.200 euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che ha violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato, e comunque

 

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non inferiore a 25.800 euro e non superiore 516.450 euro.
      5. Chiunque, sottraendosi all'obbligo di conferimento di cui al comma 1, disperde o abbandona rifiuti radioattivi nell'ambiente, in modo da cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente medesimo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 25.800 euro a 51.600 euro. Agli effetti penali, per grave alterazione dello stato dell'ambiente si intende anche il superamento dei livelli di rilevante contaminazione di cui all'articolo 115, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della metà.